Radiografie

A cosa servono le Radiografie in Odontoiatria?

Le radiografie sono uno strumento importantissimo per una corretta diagnosi e valutazione clinica del paziente sin dalla prima visita. A seconda della tipologia, sono una riproduzione bidimensionale o tridimensionale della realtà e permettono di osservare dettagli non visibili ad occhio nudo. Non tutte le patologie infatti presentano una sintomatologia o dei segni clinici evidenti ad un esame esterno.

Un esempio molto comune è dato dalle carie inter-prossimali (tra un dente e l’altro), che spesso si approfondiscono negli strati interni del dente ma mantengono integro lo smalto, rendendo molto difficile una diagnosi dalla sola osservazione ad occhio nudo.

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Cosa sono i Raggi X?

I raggi X sono radiazioni elettromagnetiche ionizzanti. La radiazione è un’emissione di energia che può attraversare sia la materia che il vuoto; per radiazioni elettromagnetiche si intendono quelle caratterizzate da un andamento oscillatorio, dove le onde hanno una specifica lunghezza d’onda e una frequenza di propagazione; nello specifico, i raggi X sono radiazioni ad alta frequenza; con il termine ionizzante si intende quel fenomeno per cui la materia che riceve l’energia, produce al suo interno delle cariche elettriche.

In ambito odontoiatrico, i raggi X sono generati dal tubo radiogeno: al suo interno sono presenti due elettrodi con un elevata differenza di potenziale (tra i 60 e i 120 kv); gli elettroni emessi dal polo negativo vengono fortemente accelerati e spinti verso il polo positivo, che ne causa una improvvisa e brusca decelerazione. Questo rallentamento causa un’emissione di energia, sotto forma di raggi X. Il fascio di raggi X che viene prodotto è confinato dalla dimensione stessa del tubo radiogeno; pertanto in ambito odontoiatrico, esso è molto limitato e può essere indirizzato verso un’area ristretta e specifica del cavo orale.

È pericoloso per la mia salute fare le radiografie?

La risposta in breve è no, perché le dosi a cui si è esposti è molto bassa grazie al progresso tecnologico e all’utilizzo delle radiografie digitali. Vediamo di approfondire l’argomento.

I raggi X interagiscono con la materia verso cui vengono direzionati. In ambito odontoiatrico, tale interazione si può esprimere in due modi: l’effetto fotoelettrico e l’effetto Compton.

Il primo effetto comporta l’assorbimento totale dell’energia da parte dei tessuti, mentre il secondo caso comporta una sua ri-emissione casuale senza fornire alcuna informazione utile, bensì peggiorando la qualità dell’immagine finale.

Quando le radiazioni ionizzanti interagiscono con i tessuti, vengono indotti dei processi chimici con il conseguente rilascio di radicali liberi che possono portare ad alterazioni cellulari.

È molto importante capire che il danno biologico finale dipende dalla dose assorbita (espressa in Gray – Gy), cioè dalla quantità di energia rilasciata per unità di massa di tessuto e dalla dose equivalente (espressa in Sievert – Sv), cioè dal tipo di radiazione e dal modo in cui essa interagisce con i tessuti.

Vediamo ora come si esprimono gli effetti biologici da radiazioni ionizzanti, specificamente da raggi X. Esistono due classi di effetti:

  • Effetti graduati o deterministici: sono effetti prevedibili che compaiono al superamento del valore soglia di una data tipologia di radiazioni, che raggiungono livelli molto più elevati rispetto a quelli impiegati in radiologia diagnostica. Sono da escludere per quanto riguarda le dosi che ricevono i pazienti in ambito odontoiatrico.
  • Effetti stocastici o probabilistici: sono effetti che possono comparire e che dipendono dalla dose assorbita; più la dose è bassa, più la probabilità che l’effetto si manifesti si abbassa. Tali effetti dipendono dalla dose efficace (espressa in Sievert – Sv), vale a dire dalla sensibilità alle radiazioni specifica per ciascun tessuto.

In ambito odontoiatrico, le dosi di esposizione sono molto basse e quindi la probabilità che si manifesti un effetto è altrettanto bassa; essi sono talmente bassi che non è possibile stabilire se esista un valore soglia al di sotto del quale tali effetti sono nulli, così come non è possibile stabilire nemmeno un valore soglia al di sopra del quale alcune patologie possano manifestarsi con un’incidenza maggiore rispetto ai livelli di spontaneità.

Esempio di radiografia endorale che svela una lesione cariosa di grosse dimensioni a carico di un molare inferiore e di una più piccola a carico di un premolare della stessa arcata; i denti erano asintomatici perchè precedentemente devitalizzati

Quali sono le dosi a cui si viene sottoposti durante un esame radiologico?

Le indagini diagnostiche per uso odontoiatrico sono a “basso costo dosimetrico”. I seguenti dati sono estrapolati dal sito dello IAEA (International Atomic Energy Agency) LINK

1 mSv (millisievert) = 1 Sv/1000

1 µSv (microsievert) = 1 Sv/1000000

TIPO DI INDAGINE RADIOGRAFICA DOSE CORRISPONDENZA rispetto a radiazioni terrestri e cosmiche (fondo naturale)
ENDORALE 1 – 8 µSv < 1 giorno
PANORAMICA 4 – 30 µSv Circa 7 giorni
CEFALOMETRICA 2 – 3 µsV < 1 giorno
CBCT (TC volumetrica) 50-100 µSv (dipende dai modelli) 1 mese

 

Un confronto con attività più comuni:

TIPO DI RADIAZIONE DOSE
DORMIRE CON QUALCUNO 0.05 µSv
VIVERE SULLA TERRA (1 GIORNO) Circa 10 µSv (variabile in base alla regione)
VOLARE IN AEREO CIRCA 6 ORE 40 µSv

 

A Chernobyl, la dose ricevuta stando 10 minuti vicino al reattore nucleare dopo l’esplosione era di 50 Sv.

Devo usare il grembiule di piombo?

Con le tecnologie di ultima generazione e l’impiego di radiografie digitali, l’utilizzo di un grembiule piombato di protezione non è più necessario durante radiografie dentali di routine LINK; quando si effettuano radiografie in soggetti in via di sviluppo o il tubo viene orientato più vicino alla tiroide è consigliabile posizionare un collarino di protezione. In questo studio è disponibile un camice piombato per scongiurare qualsiasi rischio di esposizione indesiderata durante l’indagine radiologica.

Sono incinta: posso fare radiografie?

È opportuno comunicare all’odontoiatra se si è in stato di gravidanza prima di effettuare indagini radiologiche. Art 10, comma 1, D. Lgs 187/2000: il prescrivente e, al momento dell’indagine diagnostica o del trattamento, lo specialista devono effettuare un’accurata anamnesi allo scopo di sapere se la donna è in stato di gravidanza, e si informano, nel caso di somministrazione di radiofarmaci, se allatta al seno.

La dose di radiazioni che raggiunge il feto durante gli esami radiologici inclusi la CBCT è tra 0.009 µSv e 7.97 µSv, cioè inferiore alle radiazioni assorbite dal fondo naturale LINK. Se dose indirizzata all’utero è inferiore a 1 mSv, l’esame non presenta reali limitazioni e quindi la gravidanza non rappresenterebbe una controindicazione assoluta all’esecuzione di radiografie; tuttavia, quest’ultima deve essere sempre guidata dal principio di giustificazione, dall’urgenza e soprattutto dal buon senso; in ambito odontoiatrico, è raro trovarsi nella necessità e nell’urgenza di eseguire un’indagine radiologica, che può quindi essere differita.

Esiste una regolamentazione sulla radioprotezione e l’utilizzo delle radiazioni ionizzanti in ambito odontoiatrico?

Sì, esistono normative nazionali e linee guida europee e internazionali. La normativa italiana relativa in materia di radioprotezione in ambito medico è stabilita dal D. Lgs. 187/2000 LINK In ambito odontoiatrico, le attività radiologiche sono definite complementari, vale a dire che esse sono di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all’odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrati e indilazionabili, rispetto alla procedura specialistica. Ciò significa che l’odontoiatra è autorizzato dalla legge ad eseguire radiografie, purché esse siano svolte al fine di fornire informazioni utili allo svolgimento della sua attività professionale e siano ad esse limitate. Ad esempio, non può eseguire radiografie nel suo studio per conto di un altro professionista.

L’art. 7, comma 5, del D. Lgs. 187/2000 stabilisce la necessità per qualsiasi studio odontoiatrico dotato di apparecchiature radiogene di richiedere l’intervento di un Esperto in Fisica Medica, che svolge una valutazione preventiva degli apparecchi, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonché i controlli di qualità degli impianti radiologici.

Gli artt. 75-1, 77-1, 77-2, 160-2 D.Lgs. 230/95 e s.m.i stabiliscono la necessità di richiede l’intervento di un Esperto Qualificato incaricato della Sorveglianza Fisica della Protezione dalle Radiazioni Ionizzanti, il quale è responsabile della sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

Lo stesso D. Lgs. 187/2000 e il documento RP 162 EC – “Criteria for Acceptability of Medical Radiological Equipment used in Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy” stabiliscono quali sono i criteri di accettabilità, a garanzia della qualità, per gli apparecchi utilizzati in ambito odontoiatrico. In questo senso, esiste una differenziazione tra apparecchi endorali e panoramici rispetto alla CBCT.

Il D. Lgs. 187/2000 impone l’obbligo ai professionisti che per la natura della loro attività interagiscono con attrezzature che emettono radiazioni ionizzanti, di seguire corsi di formazione con periodicità quinquennale nell’ambito della formazione continua di cui all’articolo 16-bis del D. Lgs. 502/1992.

La Commissione Europea ha prodotto delle linee guida in materia di radioprotezione in ambito odontoiatrico (RP 136 EC – EUROEPAN GUIDELINES ON RADIATION PROTECTION IN DENTAL RADIOLOGY LINK), fornendo motivazioni e indicazioni alle radiografie per quanto riguarda ciascun trattamento odontoiatrico.

Quali principi di radioprotezione vengono applicati in questo studio?

Il principio di giustificazione (art. 3, comma 5, D. Lgs 187/2000): il prescrivente e lo specialista, per evitare esposizioni non necessarie, si avvalgono delle informazioni acquisite o si assicurano di non essere in grado di procurarsi precedenti informazioni diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla prevista esposizione.

Il principio di ottimizzazione (art. 4, comma 1, D. Lgs. 187/2000): Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi radiologici di cui all’articolo 1, comma 2, a eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell’informazione diagnostica richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali; il principio di ottimizzazione riguarda la scelta delle attrezzature, la produzione adeguata di un’informazione diagnostica appropriata o del risultato terapeutico, la delega degli aspetti pratici, nonché i programmi per la garanzia di qualità, inclusi il controllo della qualità, l’esame e la valutazione delle dosi o delle attività somministrate al paziente. In sostanza, le indagini devono essere effettuate con la dose più bassa possibile rispettando il principio ALARA, (As Low As Reasonably Achievable) cioè la dose più bassa compatibilmente con le esigenze diagnostiche.

Per quanto tempo vengono conservate le radiografie?

Secondo il D. Lgs 187/2000, ove la documentazione non venga consegnata al Paziente, questa deve essere custodita in locale predisposto o in archivio elettronico in conformità con le direttive dell’Agenzia dell’informazione della pubblica amministrazione e comunque deve essere disponibile a richiesta per successive esigenze mediche per un periodo non inferiore a 10 anni.